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Ospedale Psichiatrico Giudiziario

Data di pubblicazione:

28 Gennaio 2025

Autore:

Lorenzo Meniconi

Anno di pubblicazione:

2025

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Il Codice Rocco e l’evoluzione del manicomio criminale

Dopo aver ripercorso brevemente la disciplina del Codice Rocco, arriviamo agli anni ’70, periodo in cui iniziano a manifestarsi dei cambiamenti, anche se in maniera indiretta, per il manicomio. Nel 1975 viene infatti emanata la legge 354/75 (la cosiddetta legge di Ordinamento penitenziario), che, pur occupandosi degli istituti di pena, pone la sua attenzione anche sul manicomio criminale, denominandolo Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG). Questa legge rende chiara ed esplicita la funzione terapeutica, allontanando ogni logica meramente custodiale.

Un cambio di etichetta, ma non di sostanza

Purtroppo, nonostante le buone intenzioni e una rinnovata attenzione, questo vento di riforma si tradusse in un mero cambio di etichetta per lo stesso, orribile contenitore; infatti, la struttura, l’organizzazione e la disciplina dei neonati OPG rimasero molto simili a quelle degli istituti di pena. La logica manicomiale, dunque, non era affatto superata, e la vita all’interno dei ‘nuovi’ OPG poco aveva a che fare con l’ottica terapeutica: la preoccupazione principale restava quella della neutralizzazione della pericolosità sociale dell’internato, che quindi, più che paziente, restava un vero e proprio prigioniero della struttura e del sistema.

La legge 354/75: nuove misure, ma poche applicazioni

La legge 354, nell’obiettivo di realizzare i principi costituzionali del reinserimento sociale del reo e del fine rieducativo della pena, introdusse vari “istituti premiali” caratterizzati dalla possibilità di scontare la pena o una parte di essa fuori dal carcere (affidamento in prova al servizio sociale; liberazione condizionale, semilibertà e detenzione domiciliare). La maggioranza di queste misure alternative però non veniva estesa all’internato in OPG, il quale poteva accedere solamente al regime di semilibertà, trascorrendo del tempo fuori dalla struttura qualora avesse dato prova di aver compiuto progressi tali da ritenere sussistenti le condizioni per un suo graduale reinserimento nella società.

Il trattamento dell’internato in OPG

Lavoro

Gli internati potevano essere assegnati al lavoro, ma soltanto con finalità terapeutiche e ricevevano, in cambio del lavoro, un sussidio. Il lavoro era dunque visto come una terapia, e se ne faceva derivare una retribuzione. I sussidi degli internati lavoratori erano inferiori alle retribuzioni previste per il lavoro svolto dai condannati a pena detentiva ammessi al lavoro. Questa impostazione era lesiva della dignità dell’internato, che, anche calato in un contesto lavorativo, era prima di tutto un malato di mente e solo in seconda battuta, un lavoratore.

Le cose cambiarono in parte con il D.P.R. 230/2000, che uguagliò il trattamento retributivo tra detenuti e internati e improntò anche il lavoro dell’internato a un’ottica risocializzante e rieducativa, così come già avveniva per il detenuto.

Corrispondenza

Era prevista la possibilità di sottoporre la corrispondenza dei detenuti a controllo per fini investigativi, preventivi o di sicurezza dell’istituto. La legge 354/75 si occupava solo della corrispondenza dei detenuti, non prevedendo niente relativamente agli internati; solo con regolamento, nel 1976, si aggiunse una norma specifica per la corrispondenza degli internati, che era sottoponibile a visto di controllo, oltre che per fini investigativi, di controllo o di sicurezza, anche per esigenze terapeutiche. La funzione terapeutica veniva usata come “scusa” per ridurre i diritti degli internati. Anche il regolamento penitenziario del 2000 lasciò invariata la possibilità di sottoporre la corrispondenza a controllo, per esigenze terapeutiche.

Colloqui

L’originaria disciplina dei colloqui venne modificata dal D.P.R. 230/2000, che introdusse una norma di maggior favore per gli internati, i quali potevano accedere a colloqui aggiuntivi, con finalità terapeutiche.

Sanzioni disciplinari

La legge 354/75 prevedeva che si potesse far uso delle sanzioni disciplinari nei confronti dell’internato solo se questi fosse in grado di comprendere il valore e la funzione della punizione cui sarebbe stato sottoposto; ciò suscitava molte perplessità, dato che si chiedeva di valutare la capacità di comprendere il significato di lecito e illecito a un soggetto che era stato ritenuto, in sede processuale, incapace di comprendere un monito del diritto penale.

Il ricorso ai sistemi di contenzione

Una pratica trattamentale molto diffusa tra gli internati in manicomio criminale prima (e in OPG poi) era quella della contenzione. La contenzione consisteva in un insieme di pratiche e/o strumenti volti a immobilizzare l’internato. Il tipo di contenzione maggiormente utilizzato, nonché il più violento e l’unico che trovava una diretta regolamentazione nell’ordinamento penitenziario, era la contenzione meccanica, cioè quel tipo di contenzione fisica eseguita attraverso l’ausilio di strumenti idonei a immobilizzare l’internato che si trovasse in uno stato di agitazione non altrimenti fronteggiabile.

Ospedale psichiatrico civile e ospedale psichiatrico giudiziario

In Italia veniva internato in un istituto psichiatrico non soltanto il malato di mente che aveva commesso un reato, ma anche il folle comune: il primo in un ospedale psichiatrico giudiziario e il secondo in un ospedale psichiatrico civile. Si riteneva dunque il malato psichico un soggetto pericoloso per la popolazione, da emarginare e custodire in sicurezza, lontano dalla società.

La riforma dell’assistenza psichiatrica

Le cose iniziarono a cambiare in maniera più significativa nel 1978, quando con la Legge Basaglia vennero definitivamente chiusi gli ospedali psichiatrici civili. La normativa mirava alla tutela dei diritti del malato di mente e al rispetto della sua dignità, riconoscendo il principio generale della volontarietà degli accertamenti e dei trattamenti sanitari, da eseguirsi nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.

Legge Basaglia e OPG

Pur non toccando direttamente la disciplina degli OPG, la Legge Basaglia, cambiando la realtà dell’assistenza psichiatrica e chiudendo gli ospedali psichiatrici civili, influenzò indirettamente l’organizzazione degli OPG. Infatti, negli anni immediatamente successivi all’emanazione della legge, si assisteva a un ‘potenziamento’ degli OPG per diverse ragioni.

Ospedale Psichiatrico Giudiziario
Lorenzo Meniconi fa438771 - Ospedale Psichiatrico Giudiziario

Lorenzo Meniconi

Nato a Volterra nel 1990, ha sempre nutrito una curiosità per i resti del manicomio e per i numerosi racconti che circolano in città. Nel 2017, con la chiusura dell’ultimo Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG) e l’apertura delle REMS, ha scelto di focalizzare il suo lavoro di tesi in Giurisprudenza su questo argomento